18 Ottobre 2018
La gestione degli asset immateriali nelle procedure concorsuali
Nella procedura fallimentare, particolare rilievo assumono gli asset immateriali, per le criticità e le implicazioni pratiche che determinano, sia nella prospettiva di liquidazione dell’impresa che di continuazione dell’attività.
I diritti di proprietà industriale, tra cui il marchio ed il brevetto, assumono una rilevanza strategica per l’impresa, laddove rappresentano strumenti fondamentali per lo svolgimento dell’attività, costituendo per lo più, cespiti di enorme valore per il complesso aziendale.
In tal senso, le interferenze tra le procedure fallimentari e le privative industriali, risultano di particolare interesse alla luce delle criticità e delle implicazioni pratiche che determinano, implicazioni, spesso trascurate dalla dottrina.
Unico aspetto considerato dalla prevalente dottrina è quella di illustrare, nell’ambito di una procedura concorsuale, la capacità per marchi o brevetti ad essere appresi nella massa patrimoniale fallimentare. Ci si è interessati solo delle modalità con cui le privative industriali già registrate, entrano in contatto con la procedura fallimentare, ma si è totalmente esclusa la considerazione ed il peso relativo alle domande di registrazione oppure di brevettazione pendenti al momento della dichiarazione di stato di insolvenza.
La legge fallimentare espressamente prevede il rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale e la procedura fallimentare, agli art.83 e 108 ter. Legge Fallimentare.
Alcuni aspetti però, derivanti dalla specificità dei diritti derivanti da un marchio o un brevetto, vanno ricercati nel Codice della Proprietà Industriale, si pensi, alla procedura di registrazione o brevettazione delle privative che impongono l’adempimento di formalità in termini stretti, a pena di decadenza della domanda.
Tali vicende che non possono essere ignorate in sede di fallimento, tanto per l’influenza economica dei relativi diritti, tanto perché da esse dipende l’esistenza stessa del diritto sul bene immateriale.
Alcune vicende connesse alla specificità dei diritti derivanti da un marchio o un brevetto, rientrano nella disciplina di cui all’art.2 del Codice della Proprietà Industriale in cui si prevede che i diritti di proprietà industriale hanno la qualifica di beni registrati, in quanto essi non esistono se non in ragione del fatto che sono stati iscritti nel relativo registro, per cui la decadenza della domanda di registrazione/brevettazione, dovuta alla mancata registrazione, può determinare conseguenze negative sull’attivo fallimentare specie se riferita all’attivo economicamente più rilevante dell’azienda in dissesto.
Sembra alla luce delle brevi considerazioni fatte che: l’interferenza tra la disciplina fallimentare e quella dei diritti di marchio e brevetto crea sicuramente problematiche di ordine pratico, dovendo conciliare aspetti di diritto sostanziale e procedurale relativi agli asset immateriali, con gli aspetti procedurali connessi alla vicenda fallimentare.
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes – Senior Executive Intellectual Property
https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wpcontent/uploads/2014/09/20140408_RG3547-20121.pdf