Semplifica Magazine



9 Marzo 2019

Diritto industriale e fallimento: interferenza

Il marchio ed il brevetto, sono strategici per l’impresa che sceglie di tutelare i propri asset immateriali, rappresentando per la stessa strumenti fondamentali per il proficuo svolgimento dell’attività economica, costituendo non di rado cespiti di più alto valore. Le interferenze tra le procedure fallimentari e le privative industriali, risultano di particolare interesse alla luce delle criticità e comunque delle implicazioni pratiche che determinano, al fine di assicurare la massima valorizzazione degli asset immateriali, sia nella prospettiva di liquidazione dell’impresa, che di continuazione dell’attività.

Dato per certo il carattere patrimoniale che rivestono gli asset immateriali (con particolare riferimento al marchio e brevetto) e pertanto la loro idoneità ad essere acquisiti alla massa attiva fallimentare, è opportuno soffermarsi su quali siano le modalità con cui le privative industriali già registrate vengono trattate nella procedura fallimentare, senza soffermarci intanto, sulla sorte delle domande di registrazione o brevettazione già presentate dall’azienda prima della dichiarazione di fallimento del richiedente.

La legge fallimentare regolamenta il rapporto tra i diritti di proprietà intellettuale e la procedura fallimentare solo negli artt.83 e 108-ter.

L’art 83 L.fall. riguarda per lo più gli aspetti di diritto sostanziale, disciplinando gli effetti del fallimento dell’editore sul contratto di edizione, con un esplicito rinvio alla legge sul diritto d’autore. L’art 108-ter L.fall., si occupa invece dell’aspetto procedurale, disciplinando le modalità di vendita dei diritti sulle opere d’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi, rinviando anch’essa alla relativa legge speciale.

Ciononostante, vi sono alcune vicende connesse alla specificità dei diritti derivanti da un marchio o un brevetto, la cui disciplina dovrà essere ricercata nel Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), vicende, che non possono e non devono, assolutamente essere ignorate in sede di fallimento, sia per l’influenza economica dei relativi diritti, sia perché talvolta da esse dipende l’esistenza stessa del diritto sul bene immateriale. Un esempio può essere la procedura per la registrazione o brevettazione delle privative che impongono l’adempimento di formalità in termini stretti, a pena di decadenza della domanda.

È noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 del c.p.i., i diritti di proprietà industriale quali il marchio o il brevetto hanno la qualifica di beni registrati, in quanto essi non esistono se non in quanto iscritti nel relativo registro, per cui la decadenza della domanda di registrazione e/o brevettazione può determinare intuibili conseguenze negative sull’attivo fallimentare, specie se riferita all’attivo economicamente più rilevante dell’azienda in dissesto.

Ne deriva che l’interferenza tra la disciplina fallimentare e quella dei diritti di marchio e brevetto crea problematiche di ordine pratico, relative alla necessità di conciliare gli aspetti di diritto sostanziale e procedurale degli asset immateriali, con gli aspetti procedurali connessi alla vicenda fallimentare.

Articolo dell’avv. Veronica Fernandes

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