9 Marzo 2019
Diritto industriale e fallimento: interferenza
Il
marchio ed il brevetto, sono strategici per l’impresa che sceglie di tutelare i
propri asset immateriali, rappresentando per la stessa strumenti fondamentali
per il proficuo svolgimento dell’attività economica, costituendo non di rado
cespiti di più alto valore. Le interferenze tra le procedure fallimentari e le
privative industriali, risultano di particolare interesse alla luce delle
criticità e comunque delle implicazioni pratiche che determinano, al fine di
assicurare la massima valorizzazione degli asset immateriali, sia nella
prospettiva di liquidazione dell’impresa, che di continuazione dell’attività.
Dato
per certo il carattere patrimoniale che rivestono gli asset immateriali (con
particolare riferimento al marchio e brevetto) e pertanto la loro idoneità ad
essere acquisiti alla massa attiva fallimentare, è opportuno soffermarsi su quali
siano le modalità con cui le privative industriali già registrate vengono
trattate nella procedura fallimentare, senza soffermarci intanto, sulla sorte
delle domande di registrazione o brevettazione già presentate dall’azienda
prima della dichiarazione di fallimento del richiedente.
La
legge fallimentare regolamenta il rapporto tra i diritti di proprietà
intellettuale e la procedura fallimentare solo negli artt.83 e 108-ter.
L’art
83 L.fall. riguarda per lo più gli aspetti di diritto
sostanziale, disciplinando gli effetti del fallimento dell’editore sul
contratto di edizione, con un esplicito rinvio alla legge sul diritto d’autore.
L’art 108-ter L.fall., si occupa invece dell’aspetto procedurale, disciplinando
le modalità di vendita dei diritti sulle opere d’ingegno, sulle invenzioni
industriali e sui marchi, rinviando anch’essa alla relativa legge speciale.
Ciononostante,
vi sono alcune vicende connesse alla specificità dei diritti derivanti da un
marchio o un brevetto, la cui disciplina dovrà essere ricercata nel Codice
della Proprietà Industriale (c.p.i.), vicende, che non possono e non devono,
assolutamente essere ignorate in sede di fallimento, sia per l’influenza
economica dei relativi diritti, sia perché talvolta da esse dipende l’esistenza
stessa del diritto sul bene immateriale. Un esempio può essere la procedura per
la registrazione o brevettazione delle privative che impongono l’adempimento di
formalità in termini stretti, a pena di decadenza della domanda.
È
noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 2 del c.p.i., i diritti di proprietà
industriale quali il marchio o il brevetto hanno la qualifica di beni
registrati, in quanto essi non esistono se non in quanto iscritti nel relativo
registro, per cui la decadenza della domanda di registrazione e/o brevettazione
può determinare intuibili conseguenze negative sull’attivo fallimentare, specie
se riferita all’attivo economicamente più rilevante dell’azienda in dissesto.
Ne deriva che l’interferenza tra la disciplina fallimentare e quella dei diritti di marchio e brevetto crea problematiche di ordine pratico, relative alla necessità di conciliare gli aspetti di diritto sostanziale e procedurale degli asset immateriali, con gli aspetti procedurali connessi alla vicenda fallimentare.
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes
https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/20180409_RG12640-2014.pdf