Semplifica Magazine



15 Gennaio 2019

Codice degli appalti: una novita’ inedita sull’affidamento diretto e la necessita’ di revisione delle linee guida dell’anac

In linea con la tempistica del Governo, dal 1° gennaio è entrato in vigore il comma 912 dell’articolo 1 la Legge n.145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) che, nelle more di una complessiva revisione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50(c.d. Codice dei contratti), ha previsto una deroga temporanea alle normali procedure di affidamento di lavori.

E’ stata deliberata quindi la possibilità di affidamento diretto, per cui senza passare per una gara formale né informale, di lavori il cui importo non superi i 150 mila euro.

Per servizi e forniture tutto resta invariato, la Legge di Bilancio 2019, senza modifiche sostanziali al Codice dei contratti, ha previsto una deroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle procedure di affidamento come disciplinate dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, in guisa che le PA – stazioni appaltanti sono libere di affidare lavori di importo compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro mediante affidamento diretto conl’obbligo unico quanto essenziale della consultazione con almeno tre operatori economici, senza vincoli di pubblicità e di osservanza di regole predefinite come è consuetudine nel contesto informale.

La manovra di bilancio prevede anche la modifica delle procedure di affidamento, sempre con riferimento all’anno 2019, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici.

Il Sole24Ore stima che saranno cancellate circa 15mila gare delle quali, 10mila nel settore dei lavori e altre 4-5mila nel settore dei servizi di progettazione e ingegneria, per  passare all’affidamento diretto.

In definitiva, sino al 31 dicembre 2019 sarà possibile procedere all’affidamento di lavori sottosoglia secondo procedure riferite a scaglioni economici, senza previa consultazione di operatori economici, ovvero la consultazione di un numero di operatori variabile da tre a dieci in ragione dell’importo dei lavori secondo le indicazioni dell’art. 36 del Codice dei contratti come integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019.

In stretta osservanza della trasparenza amministrativa è giocoforza che il rispetto dei criteri di rotazione degli inviti agli operatori  individuati alla luce di indagini di mercato o a mezzo elenchi ufficiali, resta assolutamente invariato al fine di garantire la possibilità alle microimprese e piccole e medie imprese di partecipare.

Di fronte al nuovo scenario succintamente delineato, la domanda che sorge spontanea è in che senso si può parlare di semplificazione atteso che, per gli appalti sotto-soglia, si dovrà comunque fare riferimento alle Linee guida ANAC n.4 del 1 marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che, allo stato, dovranno essere necessariamente modificate recependo il nuovo comma 912 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, pena in mancanza la consueta empasse normativa e procedurale, sempre in agguato quando vengono varate norme che non possono prescindere da discussioni parlamentari, propedeutiche a voti di fiducia, aventi ad oggetto materie di consistente interesse.

https://www.lavoripubblici.it/news/2018/12/LAVORI-PUBBLICI/21367/Ddl-di-Bilancio-2019-e-Appalti-pubblici-esteso-l-affidamento-diretto-per-i-lavori-fino-a-150-mila-euro
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-30/addio-gare-c-e-l-affidamento-diretto-121023.shtml?uuid=AEF3oB7G&nmll=2707

Articolo dell’avv. Franco Delli Paoli