Semplifica Magazine



7 Novembre 2018

Guida istantanea sul patent box

ll Patent Box è un’agevolazione del Piano impresa che prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi che derivano dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Istituito per la prima volta con la Legge di Stabilità del 2015 (decreto MISE Mef del 29 agosto 2015), nel tempo il Governo ha innalzato la percentuale di riduzione delle aliquote da un iniziale 30% (2015) ad un successivo aumento al 40% (2016), fino ad arrivare al 50% per l’anno in corso (2018).

Il Piano di Impresa 4.0, stanziato dal Governo, ha messo da parte circa 13 miliardi di euro da erogare nel biennio 2018-2020, per favorire le imprese che partecipano alla quarta rivoluzione industriale che porterà alla digitalizzazione dei processi produttivi.

Dal 2017, infatti, il governo Gentiloni ha eliminato da questa agevolazione lo sfruttamento dei marchi per la necessità di uniformare la nostra legge a quelle direttive dell’OCSE, che hanno come scopo quello di rendere uniforme i regimi di Patent Box applicati dagli Stati CE. Non solo, si è voluto anche evitare la concorrenza fiscale dannosa ed il favoreggiamento nei confronti di quelle aziende operanti in settori di attività tradizionali, dove la registrazione dei marchi a livello nazionale è decisamente inferiore.

Con la manovra correttiva, quindi, escono dal regime del patent box i marchi di impresa, mentre restano agevolati: Brevetti, software, disegni e modelli di utilità, know how; possono continuare a fruire delle agevolazioni sui marchi, le imprese per le quali il bilancio coincide con l’anno solare, che hanno presentato la domanda di adesione al regime per gli anni di imposta 2015 – 2016. In tal caso la sua durata rimane fissata per i cinque anni.

Per le imprese, il cui bilancio non coincide con l’anno solare, l’opzione del patent box marchi, rimane fino al 31 dicembre 2016, per cui l’impresa con esercizio finale 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017, può avvalersi del patent box solo fino al 30 giugno 2017.

In pratica la tassazione agevolata altro non è che la detassazione dei redditi sopra descritti che non andranno a far parte della formazione del reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare.

Sostanzialmente il Patent Box ha tre principali obiettivi:

– attrarre investimenti di lungo termine nazionali ed esteri nel mercato italiano, prevedendo ad una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale;

– incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e al contempo incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;

– stimolare l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo.

Se la principale novità sul Patent Box per l’anno 2018 riguarda la percentuale di riduzione dell’aliquota IRES E IRAP che passa dal 40% al 50%, indiscutibili sono gli ulteriori benefici quali:

  1. a) la possibilità di usufruire di un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi;
  2. b) la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche in ipotesi di beni immateriali conseguiti nell’ambito di Gruppi di impresa e dunque non solo di beni immateriali conseguiti da terzi.

Resta ferma la condizione che il beneficio richiede che alla base vi sia un’attività di R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali.

Non vi sono particolari condizioni di accesso al beneficio del patent box ma occorre essere un soggetto titolare di reddito d’impresa, il cui reddito derivi dall’utilizzo di beni immateriali. Non è importante la natura giuridica, la dimensione e il settore produttivo di appartenenza.

Vediamo ora le esclusioni dal beneficio che riguardano in sintesi:

1) le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

2) i soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.);

il requisito più importante è che il reddito d’impresa sia percepito a seguito di un’attività di ricerca o sviluppo, che produca o implementi questi beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con:

– altre società;

– università;

– enti di ricerca;

– altri organismi equiparati.

Molteplici quesiti riguardano infine cosa si intenda per attività di ricerca e sviluppo. Orbene l’attività di ricerca e sviluppo si può declinare come :

  1. a) Ricerca fondamentale: ossia l’insieme dei lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nella ricerca applicata e nel design;
  2. b) Ricerca applicata: quelle attività che hanno lo scopo di sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi oppure di migliorare quelli già esistenti, appartenenti al mondo della scienza e della tecnica;
  3. c) Design: ossia tutte le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, sia per quanto riguarda il loro aspetto esteriore, sia per ogni loro singola parte. Le superiori attività comprendono: lo sviluppo dei marchi, ideazione e sviluppo dei software protetti da copyright che include le ricerche preventive, ricerche di mercato e test, compresi quelli svolti per adottare sistemi anti-contraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il loro rinnovo e protezione, le attività volte a prevenire e combattere la contraffazione, la contrattualistica.

 

Il conseguimento del beneficio, trattandosi di un bonus di natura fiscale che incide sull’abbattimento delle aliquote IRES e IRAP, necessita essenzialmente dell’imputazione degli importi oggetto delle suddette voci di spesa, al netto dell’IVA, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. Tale opzione è valida per cinque anni a partire da quello in cui viene comunicata all’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione può essere rinnovabile per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.

L’agevolazione può richiedersi anche in ipotesi di di utilizzo diretto del bene immateriale. In tale ipotesi è obbligatorio attivare un accordo preventivo (cd. accordo di ruling) con l’Agenzia delle Entrate: in tal caso l’agevolazione viene maturata a fronte dell’accordo di ruling.

Per il calcolo del bonus derivante dal Patent Box occorre distinguere le due possibili situazioni relative all’utilizzo del bene immateriale:

1) utilizzo diretto del bene immateriale: per determinare la misura della deduzione, occorre calcolare il contributo economico che il bene immateriale ha apportato al reddito complessivo dell’impresa.

utilizzo indiretto del bene immateriale: in pratica esiste una concessione in uso a soggetti terzi. In tal caso il reddito è calcolato sulla base dei canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti.

Fatta questa premessa per effettuare il calcolo dell’agevolazione occorre fare i seguenti passaggi:

– calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;

– calcolare il Nexus Ratio, ossia il rapporto tra i costi qualificati come ricerca e sviluppo e i costi complessivi; devono essere escluse dal conteggio del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni, a meno che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di interpello n.52 datata 25 ottobre 2018, ha precisato tutti i casi in cui non sono applicabili i benefici del Patent Box ed in particolare non applicabile se i ricavi derivano dalla concessione del software tramite web cloud in quanto il servizio di concessione in uso di un software anche tramite web cloud non può essere assimilato un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale.

 

Approfondisci :

  1. Interpello n. 52 del 25 ottobre 2018
  2. Decreto Ministeriale 28/11/2017

 

 A cura dell’Avv. Veronica Fernandes – Senior Executive Intellectual Property