Semplifica Magazine



5 Dicembre 2018

La proprietà industriale tra “cloud computing” e commercio digitale

L’avvento della rivoluzione digitale ha ridisegnato gli scenari del diritto d’autore, in quanto le nuove tecnologie consentono di distribuire, scambiare e riprodurre agevolmente opere creative, senza che le copie di esse costituiscano un minus rispetto all’originale in termini di qualità.

In tale contesto, la Direttiva Europea 2001/29/CE definisce le eccezioni e limitazioni  riconosciute ai titolari dei diritti sulle opere nonché il “giusto equilibrio” tra gli interessi delle varie categorie di titolari dei diritti e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Si sono, quindi, tratteggiate nuove prospettive di intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, è tornata a pronunciarsi sull’istituto della copia privata al fine di delimitare il confine tra pirateria e utilizzazione consentita nell’era del digitale.

La sentenza VCast che si esamina, presenta tratti peculiari in quanto può aprire nuovi scenari con riferimento ai servizi offerti dai siti che offrono agli utenti la possibilità di memorizzare e conservare dati in un archivio personale online, detto “cloud storage”, vale a dire in una infrastruttura geograficamente delocalizzata.

In questa realtà le infrastrutture fisiche perdono rilevanza, dando centralità alla rete informatica.

In un siffatto ambiente sono i servizi ad essere generalmente utilizzati dagli utenti per la memorizzazione di dati, tra i quali è possibile includere le riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore realizzate in applicazione dell’eccezione per copia privata. Tuttavia, nel cloud, a effettuare la riproduzione dell’opera non è direttamente l’utente finale, beneficiario secondo la normativa vigente dell’eccezione per copia privata. Al contrario, su cloud ogni attività di memorizzazione richiede, l’intervento di un soggetto terzo, fornitore del servizio stesso o addirittura di altro soggetto.

Più precisamente, nel caso di specie, il sito VCast consente la videoregistrazione online e da remoto di programmi di prodotti audiovisivi, i quali vengono poi salvati su servizi di cloud storage per la successiva fruizione da parte degli utenti.

Appellandosi alle disposizioni sulla copia privata di cui all’art. 5, par. 2, lett. b) della Direttiva InfoSoc, la VCast sostiene la piena liceità dell’attività, affermando che non sia necessaria l’autorizzazione da parte dei titolari purché ai titolari venga corrisposto il c.d. equo compenso.

La questione esaminata dalla Corte di Giustizia è sorta nell’ambito di una controversia tra la VCast Limited, società di diritto britannico e la Reti Televisive Italiane (RTI) in merito alla liceità della messa a disposizione dei propri clienti, su internet, di un sistema di videoregistrazione su cloud, dei programmi televisivi trasmessi per via terrestre dalla RTI.

il sistema gestito dalla VCast opera come una sorta di videoregistratore online, il quale capta il segnale televisivo scelto previamente dal cliente e registra la fascia oraria di emissione selezionata in cloud, mettendo così a disposizione di questi la copia digitale delle emissioni radiodiffuse.

La VCast ha citato la RTI dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino, chiedendo l’accertamento della liceità delle sue attività, secondo il quale l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non è necessaria per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

In corso di causa, la RTI ha presentato un ricorso cautelare, accolto parzialmente dal Tribunale di Torino, il quale ha provvisoriamente vietato alla VCast di proseguire le suddette attività e sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia due contrapposte questioni pregiudiziali: la prima, riguardante il caso in cui una normativa nazionale vieti tale attività, la seconda, relativa alla situazione in cui, al contrario, quest’ultima sia autorizzata.

La Corte riconosce agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda le copie di un’opera effettuate su qualsiasi supporto da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

Tuttavia, il giudice dell’Unione, riprendendo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, afferma che tale norma deve essere interpretata restrittivamente.

L’eccezione per copia privata, non impone al titolare del diritto d’autore di tollerare, violazioni dei propri diritti derivanti dalla realizzazione di riproduzioni private.

Tra gli aspetti salienti di tale pronuncia emergono i chiarimenti della Corte circa l’invocabilità dell’eccezione per copia privata anche quando sia un terzo a fornire alle persone fisiche interessate un servizio di riproduzione, che costitusce la premessa necessaria affiché venga realizzata la copia privata. Secondo la Corte Ue, la trasmissione originaria, sono effettuate in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere.

L’eccezione per copia privata deve, poter implicare un sistema di remunerazione per indennizzare i titolari di diritti del pregiudizio subìto.

la giurisprudenza europea deve operare a un continuo bilanciamento, mediante la previsione di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi.

Tuttavia, occorre tenere sempre presente che dette eccezioni, come quella per copia privata, costituiscono delle deroghe al più generale principio di protezione del diritto d’autore.

La Corte ha affermato che il beneficio di tale istituto non decade quando la riproduzione sia effettuata in un’area di memorizzazione sul cloud, purché l’utente abbia avuto accesso in modo lecito all’opera. Nel caso di specie, invece, l’attività di riproduzione posta in essere dagli utenti, che hanno avuto accesso alle emissioni televisive mediante il servizio di registrazione erogato dalla VCast senza il preventivo consenso dei titolari dei diritti, non può ritenersi lecita, restando esclusa dall’ambito di operatività della copia privata.

Articolo scritto dall’Avv. Veronica Fernandes – Senior Executive Intellectual Property