14 Gennaio 2019
Violazione del copyright attraverso l’altrui Wi-Fi free
Il gestore di un negozio on line (o il professionista) che mette a disposizione del pubblico o di un utente una rete WI FI, non può essere ritenuto responsabile circa le violazioni del diritto d’autore commesse, l’unico obbligo cui può incorrere ai senti dell’art.12 della Direttiva 2000/31 è quello di proteggere la rete mediante una password al fine di prevenire le violazioni.
In tal senso si è pronunciata al Corte di Giustizia Europea in merito alle cause C:2016:689, C-484/14 del 15/9/16.
Ci si muove nell’ambito della Direttiva 2000/31, che disciplina anche l’e-commerce, la quale riguarda un’ampia gamma di attività: non solo la stipula di contratti online, ma anche «servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica».
Tra i fini della Direttiva: – armonizzare le disposizioni nazionali che riguardano la responsabilità dei prestatori di servizi intermediari per consentire il buon funzionamento di un mercato unico per i servizi della società dell’informazione; – definire il prestatore ed i limiti della sua responsabilità (mere conduit, caching ed hosting); – servizi d’intermediazione.
L’art.12 della Direttiva 2000/31, rubricato «Semplice trasporto (“mere conduit”)», sancisce: « 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione e c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.(…)
Gli obblighi generali di tutela e le sanzioni contro le violazioni del copyright sono regolate dagli artt. 15 della Direttiva 2000/31; artt.3 e 8 della Direttiva 2004/48. Le norme di riferimento meglio interpretate alla luce del disposto della già richiamata Direttiva 2000/31 e soprattutto gli artt. 12-15, precisano che le attività sanzionabili in rete non si limitino alla tutela della proprietà intellettuale, ma riguardano anche la pubblicità ingannevole, la diffamazione ed il mancato rispetto dei marchi depositati.
Il Wi-Fi gratuito per fini promozionali è un «servizio della società dell’informazione» come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 lett. A, 12 della Direttiva 2000/31 e 1 punto 2 della Direttiva n.98/34, pertanto, i suoi costi sono integrati nel prezzo dei beni o dei servizi venduti dal prestatore del servizio. A tal fine la Corte di Giustizia Europea, chiarisce che, per ravvisare una violazione della prestazione del servizio di accesso alla rete di comunicazione ex art. 12 «detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore».
Pertanto è pacifico che chi agisce quale mere conduit ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2000/31 non ha più alcun potere di controllo della rete in seguito alla trasmissione delle informazioni.
Non può essere pertanto ricondotto ai prestatori di servizi di hosting di siti Internet che, di contro, hanno l’obbligo di «agire immediatamente, non appena vengono a conoscenza di un’informazione illecita, al fine di rimuoverla o di disabilitarne l’accesso».
Più in generale la responsabilità del negoziante/professionista è esclusa ogni volta che si ravvisino le suddette tre condizioni cumulative previste dall’art. 12.
Vero è che però il negoziante / professionista deve evitare, una volta appurata la violazione, che la stessa si perpetri.
Per tanto il titolare del copyright violato, può pretendere che la WI FI gratuita, venga coperta da password, ma alcuna azione risarcitoria può prevedersi in capo al negoziante / professionista, tantomeno quest’ultimo può provvedere alla rimozione del contenuto illecitamente divulgato.
Va sempre adottato un giusto equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e le libertà d’informazione e d’impresa.
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes