DECRETO SBLOCCA CANTIERI: tutte le modifiche rilevati al codice degli appalti
Il DL Sblocca
cantieri (n. 32/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019
n. 92 Serie Generale, contiene una serie di modifiche che intervengono su
alcuni aspetti del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016).
Di seguito proponiamo alcuni aspetti che riteniamo di maggior
rilevanza per i nostri partners
Entrata in vigore del DL:
Il comma 3 dell’articolo 1 del nuovo decreto specifica che le
disposizioni e le conseguenti modifiche al Codice degli Appalti si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Anticipazione
del 20%
La modifica apportata dal D.L. 32/2019 al comma 18 dell’articolo 35
del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti
gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi
compresi quelli di progettazione, quindi non più solamente ai lavori.
Sistema di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Con la modifica introdotta dal nuovo Decreto-legge 32/2019 al comma 4,
lettera “b” dell’articolo 84 del codice e relativo al possesso dei requisiti di
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli esecutori ai
fini della SOA, il periodo di attività documentabile passa dai
10 ai 15 anni antecedenti. Grazie a questa semplificazione le SOA si sono già
attivate al fine di permettere alle aziende che richiedono l’avvio dell’iter di
certificazione o il rinnovo di poter usufruire de detti arco temporale ampliato.
Affidamento
di lavori di importo inferiore alle soglie
Il nuovo articolo 36, comma 2, lettera b) del codice prevede che gli
affidamenti di lavori di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore ai
200.000 euro o di servizi e forniture con importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del codice, potranno essere effettuati
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 3
operatori per i lavori mentre resta in vigore il numero di almeno 5
operatori da consultare per i servizi e forniture sotto-soglia
(nel nuovo D.L. 32/2019 viene abrogato il comma 912 della legge 145/2019 –
legge di bilancio – che regolava in modo diverso gli importi di questa
fattispecie di sotto-soglia).
Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice (secondo il disposto della
nuova lettera ”d” del comma 2 dell’articolo 36 del codice) l’affidamento viene
eseguito con procedura aperta (articolo 60 del codice) e con
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
Il criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice (casi di aggiudicazione obbligatoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa compresi i servizi di architettura e ingegneria) per tutti i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice è quello del minor prezzo.
Requisiti
per la progettazione
All’articolo 59 del codice dopo il comma 1-bis è aggiunta la seguente
prescrizione che prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della
progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara.
Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola
costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede
di offerta e scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Nel caso i
requisiti per lo svolgimento della progettazione non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di
progettazione e costruzione devono documentare la presenza di
operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei requisiti per lo
svolgimento della progettazione esecutiva.
Offerta
economicamente più vantaggiosa
A
proposito del punteggio economico
L’eliminazione del secondo periodo del comma 10-bis dell’articolo 95
del codice ha soppresso il limite del 30% posto come tetto massimo
assegnabile, per il punteggio economico, all’interno di questa procedura.
Offerte
anomale
Il nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice prescrive che, quando il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero
delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità
delle proposte sia valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
ad una soglia di anomalia determinata; il nuovo comma 2 contiene anche le
modalità di calcolo da utilizzare.
Subappalto
Il DL apporta sostanziali modifiche alle norme
relative al subappalto contenute nell’articolo 105 del Codice dei contratti
pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel dettaglio, con l’articolo 1, comma 1,
lettera v) del decreto-legge n. 32/2019 sono apportate modifiche ai commi
2, 4, 13 e viene abrogato anche il comma 6 dell’articolo 105 (rubricato
“Subappalto”) del Codice dei contratti pubblici.
Le modifiche introdotte hanno cercato di dare
risposte alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea
24/01/2019 – Infrazione n.2018/2273 avente ad oggetto “Mancata conformità del
quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti
pubblici, per “Violazione di norme riguardanti il subappalto
e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti” riferendosi, puntualmente:
con la lettera A) al “Divieto di subappaltare più del
30% di un contratto pubblico”;
con la lettera B) all’“Obbligo di indicare la terna di
subappaltatori proposti”;
con la lettera C) al “Divieto per un subappaltatore di
fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore”;
con la lettera D) al “Divieto per il soggetto sulle
cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta
alle capacità di un altro soggetto”;
con la lettera E) al “Divieto i) per diversi offerenti
in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso
soggetto, ii) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare
affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e iii) per
l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro
offerente nella stessa gara”;
con la lettera F) al “Divieto per gli offerenti di
avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda
progetti che richiedono “opere complesse””.
Precisando che le modifiche introdotte non
rispondono puntualmente e, quindi, non sanano compiutamente quando evidenziato
alla precedente lettera A) della nota di costituzione in mora della Commissione
europea evidenziamo che con le modifiche introdotte al comma 2 del
più volte citato art. 105 è stabilito che il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50%
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in
pratica viene innalzata l’asticella dal 30% al 50%.
La modifica del comma 4 e l’abrogazione del
comma 6 hanno risolto quanto evidenziato dalla Commissione europea al
punto B della nota di costituzione in mora in quanto è stato eliminato,
del tutto, l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, atteso
che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori
sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione
appaltante da parte dell’appaltatore.
Per ultimo, con le modifiche introdotte al
comma 13 dell’articolo 105 vengono introdotte nuove norme per
favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.
Chiaramente la nostra struttura rimane a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.