Semplifica Magazine



9 Maggio 2019

DECRETO SBLOCCA CANTIERI: tutte le modifiche rilevati al codice degli appalti

Il DL Sblocca cantieri (n. 32/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 n. 92 Serie Generale, contiene una serie di modifiche che intervengono su alcuni aspetti del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016).

Di seguito proponiamo alcuni aspetti che riteniamo di maggior rilevanza per i nostri partners

Entrata in vigore del DL:

Il comma 3 dell’articolo 1 del nuovo decreto specifica che le disposizioni e le conseguenti modifiche al Codice degli Appalti si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Anticipazione del 20%

La modifica apportata dal D.L. 32/2019 al comma 18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di progettazione, quindi non più solamente ai lavori.

Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

Con la modifica introdotta dal nuovo Decreto-legge 32/2019 al comma 4, lettera “b” dell’articolo 84 del codice e relativo al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale degli esecutori ai fini della SOA, il periodo di attività documentabile passa dai 10 ai 15 anni antecedenti. Grazie a questa semplificazione le SOA si sono già attivate al fine di permettere alle aziende che richiedono l’avvio dell’iter di certificazione o il rinnovo di poter usufruire de detti arco temporale ampliato.

Affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie

Il nuovo articolo 36, comma 2, lettera b) del codice prevede che gli affidamenti di lavori di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 200.000 euro o di servizi e forniture con importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, potranno essere effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori per i lavori mentre resta in vigore il numero di almeno 5 operatori da consultare per i servizi e forniture sotto-soglia (nel nuovo D.L. 32/2019 viene abrogato il comma 912 della legge 145/2019 – legge di bilancio – che regolava in modo diverso gli importi di questa fattispecie di sotto-soglia).

Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice (secondo il disposto della nuova lettera ”d” del comma 2 dell’articolo 36 del codice) l’affidamento viene eseguito con procedura aperta (articolo 60 del codice) e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

Il criterio di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del codice (casi di aggiudicazione obbligatoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa compresi i servizi di architettura e ingegneria) per tutti i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice è quello del minor prezzo.

Requisiti per la progettazione

All’articolo 59 del codice dopo il comma 1-bis è aggiunta la seguente prescrizione che prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara. Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta e scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Nel caso i requisiti per lo svolgimento della progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono documentare la presenza di operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Offerta economicamente più vantaggiosa

A proposito del punteggio economico

L’eliminazione del secondo periodo del comma 10-bis dell’articolo 95 del codice ha soppresso il limite del 30% posto come tetto massimo assegnabile, per il punteggio economico, all’interno di questa procedura.

Offerte anomale

Il nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice prescrive che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle proposte sia valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; il nuovo comma 2 contiene anche le modalità di calcolo da utilizzare.

Subappalto

Il DL apporta sostanziali modifiche alle norme relative al subappalto contenute nell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel dettaglio, con l’articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto-legge n. 32/2019 sono apportate modifiche ai commi 2, 4, 13 e viene abrogato anche il comma 6 dell’articolo 105 (rubricato “Subappalto”) del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche introdotte hanno cercato di dare risposte alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea 24/01/2019 – Infrazione n.2018/2273 avente ad oggetto “Mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, per    “Violazione di norme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti” riferendosi, puntualmente:

  • con la lettera A) al “Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico”;
  • con la lettera B) all’“Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti”;
  • con la lettera C) al “Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore”;
  • con la lettera D) al “Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto”;
  • con la lettera E) al “Divieto i) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto, ii) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e iii) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara”;
  • con la lettera F) al “Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse””.

Precisando che le modifiche introdotte non rispondono puntualmente e, quindi, non sanano compiutamente quando evidenziato alla precedente lettera A) della nota di costituzione in mora della Commissione europea evidenziamo che con le modifiche introdotte al comma 2 del più volte citato art. 105 è stabilito che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in pratica viene innalzata l’asticella dal 30% al 50%.

La modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 6 hanno risolto quanto evidenziato dalla Commissione europea al punto B della nota di costituzione in mora in quanto è stato eliminato, del tutto, l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore.

Per ultimo, con le modifiche introdotte al comma 13 dell’articolo 105 vengono introdotte nuove norme per favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.

Chiaramente la nostra struttura rimane a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.

Articolo redatto dal dott. Andrea Spiriti

Allegati: Codice appalti aggiornato