2 Settembre 2019
RICICLAGGIO NEL D.LGS.n.231/2001
Particolare
impatto relativamente alla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ex D.Lgs.n. 231/2001 (art. 25-octies) hanno assunto i delitti di
riciclaggio e di autoriciclaggio.
L’introduzione
del delitto di riciclaggio disciplinato dall’art. 648-bis c.p., unitamente a
quelli di ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita risale al 2007; il delitto di autoriciclaggio, è stato introdotto nel
novero dei reati presupposto solo contestualmente alla sua introduzione nel
Codice penale ad opera della L. 186/2014, in vigore dal 01.01.2015.
La
Corte di Cassazione Penale con la Sentenza n.3608/2019 ha così sintetizzato il delitto di riciclaggio, che dovrà ritenersi
integrato laddove, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, si realizzino
condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti
dalla commissione di un delitto non colposo, ovvero si compia in relazione ad
essi altre operazioni, al fine di ostacolare l’identificazione della loro
provenienza delittuosa.
Risponde
pertanto di riciclaggio, colui che compia operazioni “consapevolmente volte ad
impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l’accertamento della
provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità”.
La
Corte di legittimità invece sintetizza il delitto di autoriciclaggio,
stabilendo la rimproverabilità delle condotte poste in essere dall’autore (o
concorrente) del reato presupposto, attraverso operazioni di natura economica,
finanziaria, imprenditoriale o speculativa, volte ad ostacolare concretamente
la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità conseguite.
La
giurisprudenza ha sciolto il nodo relativo alle problematiche di individuazione
della sfera di intervento e soprattutto nel delimitarne i confini e segnarne le
differenze con il più grave (e preesistente) reato di riciclaggio.
La
lotta alle condotte di dissimulazione della provenienza illecita dei capitali
ricopre un ruolo pregnante nel panorama politico-criminale attuale, in ragione
dell’estrema portata offensiva di tali delitti.
L’individuazione
degli elementi costitutivi dei reati in esame e la loro delimitazione precisa e
univoca dell’ambito di intervento assumerà rilevanza non solo in ottica
repressiva, bensì anche in relazione alla predisposizione di idonei Modelli di
organizzazione e gestione volti a prevenire, il rischio di commissione delle
stesse.
Sarà di fondamentale importanza l’aggiornamento e l’adeguamento, attraverso la corretta analisi dei rischi e l’innovazione dei protocolli preventivi che renderanno efficaci il Modello 231, il quale dovrà essere correttamente armonizzato con l’intero sistema di gestione integrato.
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes