In economia aziendale il facility management (norme e definizione ufficiale europeo: EN 15221) è l’attività organizzativa che controlla tutte le attività che non riguardano il core business di un’azienda, ovvero produttività d’ufficio, utilities, sicurezza, telecomunicazioni, servizio mensa, manutenzioni, ecc. Nell’accezione oggi di uso più comune, per facility management si intende principalmente tutto ciò che afferisce alla gestione di edifici unitamente ai loro impianti e servizi connessi, quali, ad esempio, gli impianti elettrici e termoidraulici, gli impianti di illuminazione, di condizionamento, ma anche i servizi di pulizia, ristorazione aziendale, portineria, giardinaggio, flotta aziendale, vigilanza, ecc.
Negli ultimi anni lo sviluppo del Facility management ha reso sempre più necessario un processo di armonizzazione. Questo processo di condivisione e armonizzazione appare ancor più importante se si considera che il settore della gestione degli edifici ha visto negli ultimi decenni una crescita importante del volume di affari dei servizi esternalizzati che si stima essere pari a circa 1000 miliardi di dollari di valore dei soli servizi esternalizzati.
Dal 2006 il Comitato Europeo di Normazione CEN ha pubblicato una serie di norme sul facility management (la serie EN 15221) gettando le basi per una corretta armonizzazione di termini e prassi di riferimento.
Nel mese di aprile 2018 il TC/267 ISO ha pubblicato una nuova norma sul tema del facility management – la ISO 41001:2018 Facility management — Management systems – Requirements with guidance for use – che presenta almeno due interessanti particolarità:
Come per gli altri sistemi di gestione la ISO 41001:2018 presenta due concetti che appaiono relativamente nuovi: in primo luogo la richiesta esplicita di strutturare una analisi approfondita delle parti interessate e delle loro aspettative e, in secondo luogo, la richiesta di rendere evidente il processo individuazione e analisi dei rischi e delle opportunità legate a tali aspettative.
Dal punto di vista di una organizzazione che eroga servizi di FM il concetto di parte interessata è quindi estremamente ampio e riguarda ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Articolo di Claudio Spiriti