4 Aprile 2019
Le nuove norme sul marchio in Gazzetta Ufficiale
Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n. 57. Viene così
attuata la Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, con adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio
comunitario.
Il decreto legislativo n. 15/2019, recante «Attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d’impresa nonchè per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, n.
57.
Modifiche al codice della proprietà industriale. Diverse le
modifiche apportate al codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005).
In particolare, il legislatore è intervenuto sulla procedura di deposito del
marchio che non richiederà più la riproduzione grafica dello stesso. Dovrà
essere solo fornita la rappresentazione del marchio, in osservanza dei requisiti
di cui all’art. 7, comma 1, lett. b.. Viene così introdotta la possibilità di
registrare marchi non tradizionali, come marchi olfattivi o di luce.
Il decreto, con il nuovo art. 122-bis (Legittimazione
all’azione di contraffazione del licenziatario), prevede che «1. Fatte salve le
clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per
contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare
del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta
azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione
per contraffazione entro termini appropriati. 2. Il licenziatario può
intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per
ottenere il risarcimento del danno da lui subito».
In tema di azione di decadenza, l’onere della prova dell’uso del marchio incombe sul titolare e non su chi ne eccepisce il non uso (modifiche all’art. 121 c.p.i.). L’art. 122 viene invece modificato nel senso che «L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 184-bis. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’art. 297, comma 3, c.p.c.».
Articolo dell’avv. Veronica Fernandes